STATUTO
"Associazione COMUNITÁ PROGETTO SUD" - Onlus
sede Lamezia Terme, via Conforti, s.n.c.
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Art. 1 È costituita l’Associazione denominata "COMUNITÀ PROGETTO SUD" - Onlus.
Art. 2 L’associazione ha sede in Lamezia Terme, via Conforti. Gli amministratori hanno la facoltà di istituire altrove sedi secondarie e rappresentanze, nonché sopprimerle.
Art. 3 L’associazione ha durata indeterminata. L’assemblea degli associati ne delibera lo scioglimento.
SCOPI
Art. 4 L’associazione persegue esclusivamente finalità di utilità e di solidarietàsociale, non ha fini di lucro e si propone il conseguimento dei seguenti scopi:
a) realizzare forme concrete di inserimento sociale per gli handicappati ed emarginati in genere mediante prestazioni di servizi assistenziali e sanitari, di inserimento lavorativo ed abitativo, di recupero umano-culturale, di professionalizzazione, di specializzazione e similari;
b) prevenire, rimuovere e combattere le cause del disagio che inducono alla tossicodipendenza, alla devianza, all’alcoolismo;
c) promuovere ogni azione tendente al superamento delle forme di emarginazione;
d) promuovere, creare e gestire servizi culturali, di assistenza, di riabilitazione, di formazione professionale, di inserimento e di avviamento al lavoro, necessari agli scopi suddetti;
e) gestire ricerche territoriali nel campo dell’emarginazione e della sicurezza sociale;
f) curare l’edizione e la diffusione di periodici, riviste e libri;
g) sviluppare e finanziare forme di cooperazione sociale, partecipandovi anche in forma di soci effettivi;
h) svolgere, direttamente o in collaborazione con altri enti, iniziative nazionali e internazionali di cooperazione allo sviluppo;
i) svolgere attività di assistenza sociale e sociosanitaria, di assistenza sanitaria, di beneficenza, di istruzione e formazione, di sport dilettantistico, di tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, di tutela dei diritti civili.
L’associazione può anche gestire direttamente attività lavorative, senza scopo di lucro, tendenti al recupero dei soggetti in difficoltà. Essa può inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, aventi pertinenza con gli scopi associativi. L’associazione potrà utilizzare l’opera del volontariato e degli obiettori di coscienza in servizio civile. Per il raggiungimento degli scopi, l’associazione potrà usufruire di contributi erogati da enti pubblici e privati. Potrà, inoltre, stipulare delle convenzioni con enti pubblici. L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali descritte nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 5 L’associazione fa parte del Centro Comunitario Gesù Risorto, Ente Morale D.P.R. (n° 105 del 25/1/1971), con sede in Capodarco di Fermo, via Vallescura, 27, e ne condivide gli scopi statutari.
FONDO COMUNE - ASSOCIATI
Art. 6 Il fondo comune è costituito da: a) contributi degli associati, nelle misure stabilite dal Consiglio Direttivo;
b) beni acquistati con i contributi degli associati;
c) contributi di enti pubblici e privati e di privati cittadini;
d) contributi dello Stato e di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) corrispettivo di convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
h) elargizioni da "sponsor" e da sostenitori vari.
Gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alle attività istituzionali della Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse. Viene fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, ad eccezione di eventuali altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della Associazione medesima.
Art. 7 Il numero degli associati è illimitato. I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono democratici. Viene esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Viene esclusa qualsiasi limitazione di partecipazione alla vita associata dei soci effettivi, i quali partecipano con diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dirtettivi dell’Associazione.
Art. 8 Gli associati sono distinti nelle seguenti categorie:
a) SOCI EFFETTIVI;
b) SOCI SIMPATIZZANTI.
Art. 9 SOCI EFFETTIVI:
a) sono soci effettivi le persone maggiorenni che partecipano personalmente alla vita dell’associazione fornendo un contributo fattivo e di idee per il raggiungimento degli scopi sociali;
b) possono far parte dell’associazione in qualità di soci effettivi le persone che verranno ammesse dal Consiglio Direttivo in base alle loro qualità morali ed umane;
c) il contributo stabilito dal Consiglio Direttivo per i soci effettivi deve essere versato all’atto dell’ammissione all’associazione;
d) la qualità di socio effettivo non è trasmissibile;
e) il socio effettivo può recedere dall’associazione;
f) l’esclusione del socio effettivo è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi e per gravi inadempienze alle norme del presente statuto;
g) il socio effettivo receduto od escluso, o che abbia comunque cessato di far parte dell’associazione, non può ripetere i contributi versati al fondo comune, né ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione
I soci effettivi rinunciano espressamente a qualsiasi pretesa a carico dell’associazione, intendendo devolvere qualsiasi loro eventuale diritto sul fondo comune e sul patrimonio, a vantaggio dell’associazione medesima; h) i soci fondatori sono tutti soci effettivi.
Art. 10 SOCI SIMPATIZZANTI:
a) Sono soci simpatizzanti le persone che, pur non potendo partecipare alla vita dell’associazione, ne condividono gli scopi ideali e desiderano aiutarla a raggiungere detti scopi con contributi in denaro od in natura;
b) possono far parte dell’associazione, in qualità di soci simpatizzanti, le persone che versano contributi in denaro od in natura a favore dell’associazione. Il Consiglio Direttivo stabilisce le misure e le modalità di versamento dei contributi, nonché la durata di appartenenza all’associazione, cui i vari versamenti danno diritto;
c) i soci simpatizzanti hanno in diritto a ricevere ogni anno una relazione sull’attività svolta dall’associazione;
d) la qualifica di socio simpatizzante si perde automaticamente per decorso del termine indicato al 2° capoverso della lettera b) precedente;
e) i soci simpatizzanti non hanno alcun diritto sul fondo comune né sul patrimonio dell’associazione. I loro contributi sono sempre versati a titolo di liberalità.
ASSEMBLEE
Art. 11 L’assemblea rappresenta la universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese inconformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Le eventuali impugnature debbono essere proposte ai sensi e nei termini di legge.
Art. 12 L’assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l’anno: la prima entro il mese di dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo e la seconda, per l’approvazione del bilancio consuntivo, entro quattro mesi ovvero entro sei mesi, qualora particolari esigenze lo richiedono, dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. L’assemblea deve inoltre essere convocata quando gli amministratori ne ravvisano la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno tre soci effettivi.
Art. 13 Ogni socio effettivo ha diritto a un voto in assemblea. I soci simpatizzanti non hanno diritto di voto in assemblea.
Art. 14 L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale. Le convocazioni delle assemblee devono essere fatte a cura del Consiglio Direttivo con raccomandata spedita ai soci effettivi almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal libro dei Soci. L’assemblea però potrà validamente deliberare, anche in mancanza di tali formalità, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci effettivi e siano pure presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale.
Art. 15 Hanno diritto di intervenire all’assemblea solo i soci effettivi che risultino iscritti nel libro dei Soci almeno un mese prima di quello fissato per l’assemblea. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all’assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio che non sia amministratore o dipendente della società. Ogni socio non può avere più di due deleghe. I soci simpatizzanti non hanno diritto di intervenire all’assemblea.
Art. 16 L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da altra persona designata dall’assemblea. Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario anche non socio e sceglie, se del caso, due scrutatori tra i soci. Le deliberazioni dell’assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio e, eventualmente, dagli scrutatori. Nelle assemblee straordinarie e quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio in funzione di segretario.
Art. 17 L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci effettivi e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’assembla straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci effettivi.
Art. 18 L’assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
b) nomina gli amministratori, i sindaci ed il presidente del Collegio Sindacale;
c) determina i compensi degli amministratori e dei sindaci;
d) stabilisce gli indirizzi generali dell’associazione ed approva in regolamento interno;
e) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell’associazione riservati alla sua competenza dall’atto costitutivo e sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
Art. 19 L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo, sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del fondo comune e del patrimonio.
Amministrazione Art.20 La società è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri nominati dall’assemblea e da scegliere anche tra i non associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Art. 21 Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente; può nominare inoltre tra i suoi membri uno o più amministratori delegati fissandone i relativi poteri. Il Consiglio può nominare procuratori e direttori tecnici, anche estranei al Consiglio, per determinati atti, categorie di atti o funzioni, fissandone i compensi.
Art. 22 Il Consiglio Direttivo si riunisce anche fuori dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno tre dei suoi membri.
Art. 23 Il Consiglio Direttivo viene convocata dal Presidente con raccomandata da spedirsi ai membri almeno tre giorni prima dell’adunanza. Nei casi d’urgenza, la convocazione può essere fatta con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima. Qualora siano presenti tutti i membri in carica, non sono richieste formalità di convocazione.
Art. 24 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dai membri in carica.
Art. 25 Il Consiglio Direttivo è investito dai più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi, esclusi quegli atti che la legge e lo statuto riservano tassativamente all’assemblea.
Art. 26 Al Presidente del Collegio Direttivo spetta, con firma sociale libera, la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all’uopo avvocati e procuratori alle liti.
Art. 27 L’assemblea può determinare i compensi spettanti ai membri del Consiglio Direttivo per la loro carica e può anche deliberare compensi per particolari cariche di cui gli stessi fossero investiti.
COLLEGIO SINDACALE
Art. 28 Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 29 L’assemblea può determinare il compenso per i membri del consiglio Sindacale.
GESTIONE E BILANCIO
Art. 30 Per far fronte alle spese di gestione i soci effettivi sono tenuti a versare il contributo annuale che sarà fissato dal Consiglio Direttivo.
Art. 31 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il bilancio consuntivo per l’esercizio trascorso e preventivo per l’esercizio successivo nei termini previsti dall’art. 12 dello Statuto corredandoli della relazione sull’andamento della gestione dell’associazione.
SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Art. 32 L’assemblea degli associati dichiara lo scioglimento dell’associazione quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile e negli altri casi previsti dalla legge. Nomina inoltre uno o più liquidatori fissandone i poteri.
Art. 33 I fondi e i beni che residuano dopo il pagamento di tutte le passività sono devoluti ad altra Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, conformi allo spirito ed agli scopi dell’associazione.
Art. 34 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme dettate in materia dal Codice Civile e dalle leggi speciali in materia.