|
|
Art.
1 Definizione
1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse
generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione
sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali,
commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo
di persone svantaggiate.
2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con
la presente Legge, le norme relative al settore in cui le cooperative
stesse operano.
3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione
di "cooperativa sociale".
Art.
2 Soci volontari
1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti
delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari
che prestino la loro attività gratuitamente.
2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro
dei soci. Il loro numero non può superare la metà del
numero complessivo dei soci.
3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le
norme di Legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione
delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione
da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.
4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di
parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità
dei soci.
5. Nella gestione dei servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera
a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni
pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate
in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di
impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.
Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione
dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione
dei commi 3 e 4.
Art.
3 Obblighi e divieti
1. Alle cooperative
sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici
di cui al l'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla
Legge 2 aprile 1951, n. 302 e successive modificazioni.
2. Ogni modificazione
statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale
comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista
dal secondo comma dell'art. 13 del citato decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato
dall'art. 6, comma 1, lettera c), della presente Legge, nonché
la cancellazione dall'albo regionale di cui all'art. 9, comma 1, della
presente Legge.
3. Per le cooperative
sociali le ispezioni ordinarie previste dall'art. 2 del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno.
Art.
4 Persone svantaggiate
1. Nelle cooperative
che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera
b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici
e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti
in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i
minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà
familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione
previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della Legge 26 luglio
1975, n. 354, come modificati dalla Legge 10 ottobre 1986, n. 663.
Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il
Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per
le cooperative istituita dall'art. 18 del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive
modificazioni.
2. Le persone svantaggiate
di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei
lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato
soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di
persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente
dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive
della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale
ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla
retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente
articolo, sono ridotte a zero.
Art.
5 Convenzioni
1. Gli enti
pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti
della pubblica amministrazione stipulare convenzioni con le cooperative
che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera
b), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari
ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità
di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1.
2. Per la stipula
delle convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono
risultare iscritte all'albo regionale di cui all'art. 9, comma 1.
Il
nuovo articolo 5
ARTICOLO
20 Legge n° 52 del 06.02.1996
Prestazione
di servizi da parte di cooperative sociali
l. L'articolo
5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, è sostituito dal seguente:
"art. 5. (Convenzioni).
1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società
di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina
in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare
convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi
organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità
europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari
ed educativi il cui importo stimato al netto dell'Iva sia inferiore
agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti
pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare
opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo
4,comma 1.
2. Per la stipula
delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono
risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo
9, comma. l. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati
membri della Comunità europea debbono essere in possesso di
requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale
albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3,
ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione dei possesso dei
requisiti stessi.
3. Le regioni
rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni
richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché
le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso
alle competenti autorità regionali.
4. Per le forniture
di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il
cui importo stimato al netto dell'Iva sia pari o superiore agli
importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti
pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché
le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi
di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire,
fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto
con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo
4, comma l, e con l'adozione di specifici programmi di recupero
e inserimento lavorativo. La verifica della capacità, di adempiere
agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non
può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque
prima dell'aggiudicazione dell'appalto".
Art.
6. Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577
1. Al citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 10, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale
deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla
regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale";
b) all'art. 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma
sono disposti previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione
della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale";
c) al secondo comma dell'art. 13, sono aggiunte, in fine, le parole:
"Sezione cooperazione sociale";
a) all'art. 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative
sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività
da esse svolta".
Art.
7 Regime tributario
1. Ai trasferimenti
di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali
si applicano le disposizioni dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.
2. Le cooperative
sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali
ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo,
di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio
dell'attività sociale.
3. Alla tabella
A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente
numero:
41-bis) prestazioni
di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali".
Art.
8 Consorzi
1. Le disposizioni
di cui alla presente Legge si applicano ai consorzi costituiti come
società cooperative aventi la base sociale formata in misura
non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.
Art.
9 Normativa regionale
1. Entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente Legge, le regioni
emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale
delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo
con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con
le attività di formazione professionale e di sviluppo della
occupazione.
2. Le regioni adottano
convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni
pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare,
i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione
delle norme contrattuali vigenti.
3. Le regioni emanano
altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo
della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno
disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità
delle regioni medesime.
Art.
10 Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti
attività di assistenza e di consulenza
1. Alle cooperative
istituite ai sensi della presente Legge non si applicano le disposizioni
cui alla Legge 23 novembre 1939 n. 1815.
Art.
11 Partecipazione delle persone giuridiche
1. Possono essere
ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche
o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo
delle attività di tali cooperative.
Art.
12 Disciplina transitoria
1) Le cooperative
sociali già costituite alla data di entrata in vigore della
presente Legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle
disposizioni in essa previste.
2. Le deliberazioni
di modifica per adeguare gli atti costitutivi delle norme della presente
Legge possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365
e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità
e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.
|