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I temi della Scuola del Sociale

Il servizio sociale nella regione Calabria


In Calabria il mutamento del quadro normativo ed organizzativo-gestionale dei servizi sociali non è ancora compiuto, difatti, al momento di redarre questo breve contributo, la legge Regionale per la "realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" è in attesa di completare il complesso iter procedurale presso l’Assemblea Regionale.
Conseguentemente ho ritenuto utile strutturare questo intervento come un vero e proprio "pro-memoria", in modo tale da agevolare una adeguata riflessione sullo stato attuale dei servizi sociali nella nostra Regione, sulle aree di maggiore criticità, sulla nuova concezione di assistenza e conseguentemente sui nuovi modelli di intervento (almeno per come sono stati ipotizzati nell’ultima bozza legislativa predisposta dal Dipartimento n.15 - Delegazione di Roma Sviluppo Sociale e Politiche della Famiglia-), ma soprattutto al fine di evidenziare gli elementi di discontinuità tra il "vecchio" ed il "nuovo" modello concettuale di riferimento.
In Calabria il settore dei servizi sociali è normato dalla Legge Regionale n. 5 del 26 gennaio 1987 e dal relativo regolamento attuativo n. 491 del 18 ottobre 1989, la suddetta legge, come gran parte delle leggi di riordino regionali, è fortemente condizionata dall’assenza di una legge quadro nazionale, l’impianto legislativo prefigurava un modello di welfare istituzionale - locale così caratterizzato:
• Il contesto operativo era determinato essenzialmente dal ruolo del Comune per come previsto dalla riforma compiuta con la Legge n.382 del 1975 ed il DPR n.616 del 24 luglio 1977.
• La popolazione assistita era individuata potenzialmente in tutti i cittadini.
• La tipologia dell’utenza veniva rappresentata attraverso una possibile e progressiva inclusione di fasce sempre più ampie della popolazione.
• La tipologia delle prestazioni si estendeva dai servizi di base per tutti i cittadini ai servizi finalizzati per specifici problemi.
• Le funzioni assegnate al servizio sociale erano di natura professionale e comprendevano dagli interventi finalizzati alla prevenzione a quelli rivolti alle situazioni di crisi e di disagio.
• Il rapporto con il territorio doveva essere garantito da un collegamento organico con le reti di solidarietà e del privato sociale.
Le finalità della L.R. n.5/87 andavano, quindi, nella direzione di "… promuovere un sistema di sicurezza sociale che:
• Garantisca il rispetto della dignità della persona umana,
• Assicuri il pieno e libero sviluppo della personalità di ciascuno,
• Consenta l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini calabresi, concorrendo a rimuovere le cause di carattere sociale, culturale ed economico, che determinano lo stato di bisogno e/o di emarginazione…"

Nella realtà, gli atti concreti ossia la tipologia delle prestazioni erogate e le funzioni istituzionali attribuite, ci consegnano, purtroppo, un servizio sociale organizzato prevalentemente "sull’avvenuto danno e sulla conseguente riparazione".
Dagli anni ’80 il servizio sociale nella nostra regione si è rivolto esclusivamente alle fasce marginali della popolazione e/o categorie circoscritte (poveri, infanzia abbandonata, adolescenza deviata, tossicodipendenti, detenuti, ecc…) con una serie di prestazioni predefinite non risolutive e conseguentemente destinate a creare dipendenza (ricoveri, sussidi economici, ecc…) assumendo una funzione esclusivamente curativo-riparativo.
Non è opportuno soffermarsi sulle cause che hanno determinato questa situazione, è evidente che siamo di fronte ad un processo programmatorio nel quale hanno prevalso i limiti dello strumento normativo, di conseguenza, i diversi soggetti titolari delle deleghe, non hanno condiviso le conoscenze, non hanno ricomposto le visioni, le attese, le singole competenze, le diverse funzioni, sono dunque prevalse le concezioni parziali, i pregiudizi e le visioni a volte distorte sui fenomeni sociali. Alcuni dati possono confermare queste affermazioni, la successiva Tabella 1 si riferisce al numero considerevole di Enti, Fondazioni, Istituzioni e soggetti privati che gestiscono strutture socio-assistenziali su autorizzazione dell’ente regionale.

Tab.1 Enti che gestiscono strutture ed attività socio-assistenziali a norma dell’art.31 lg. 5/87
(BUR del 13 maggio 2002)

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Se prestiamo attenzione alla Tabella 2 sulla natura giuridica degli enti, possiamo evidenziare una occupazione impropria, da parte di soggetti gestori, di uno spazio di intervento, come quello dei servizi residenziali e semi-residenziali, nel quale il terzo settore poteva garantire sicuramente processi di deistituzionalizzazione, di riabilitazione e di reinserimento, grazie soprattutto alla straordinaria capacità di personalizzare e contestualizzare l’intervento.

Tab. 2 Natura giuridica degli enti iscritti all’albo regionale, art.31 L.5/87

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La Tabella 3 sulla tipologia dei servizi per i quali è stata concessa l’autorizzazione, è una ulteriore conferma dell’orientamento all’erogazione di sussidi e non di servizi.

Tab. 3 Tipologia dei servizi erogati dagli enti iscritti all’albo regionale (BUR del 13.05.2002)

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Non è superfluo evidenziare come questa situazione rappresenti una pesante eredità consegnata al nuovo quadro normativo ed organizzativo-gestionale.
La situazione dei servizi sociali territoriali è ancora più inquietante, infatti elaborando i dati e le informazioni raccolte dall’Ufficio Servizio Sociale Minorenni del Ministero della Giustizia di Catanzaro, possiamo così descrivere lo stato attuale: (è opportuno premettere che i dati non riguardano l’intera Regione, infatti l’USSM di Catanzaro opera negli ambiti territoriali coincidenti con le Province di Catanzaro, Cosenza, Vibo Valentia e Crotone).
La Tabella 4 è relativa agli enti territoriali nei quali è presente il Servizio Sociale, sono stati censiti la totalità dei Comuni, le 4 Amministrazioni Provinciali, le 4 Prefetture e le 8 ASL:

Tab. 4 il servizio sociale negli enti territoriali

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I 269 enti nei quali non esiste il servizio sociale sono esclusivamente Comuni che si rivolgono alle ASL competenti per territorio, spesso, dove si dichiara l’esistenza del servizio, in realtà siamo di fronte a progetti finalizzati attivati all’interno della vigente normativa (285, LPU/LSU, ecc..), si può evidenziare che nella provincia di Crotone esiste un Consorzio (COPROSS) che associa 17 Comuni ed eroga le prestazioni, in pochissimi casi vengono dichiarate convenzioni con Cooperative sociali. È paradossale pensare che la L.5/87 indicava i Comuni singoli e/o associati come i soggetti titolari dell’offerta ai cittadini dei servizi sociali.
La Tabella 5 ci aiuta a riflettere sulla tipologia degli interventi attivati:

Tab. 5 Tipologia delle prestazioni

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Se poi raggruppiamo gli interventi correlandoli alle funzioni proprie del servizio sociale, possiamo notare la netta prevalenza della funzione curativo-riparativo.

Tab. 6 Funzioni del servizio sociale

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È sicuramente vero che nel servizio sociale non può esistere un equilibrio perfetto tra le tre funzioni che lo definiscono, ma è altrettanto vero che le Tabelle 5 e 6 testimoniano come sono stati trascurati tutti gli interventi di informazione sociale, di promozione dell’autonomia del territorio, di stimolo alla programmazione partecipata, che anche con l’attuale quadro normativo (L.5/87) potevano essere attivati.

Un altro aspetto interessante che emerge dalla lettura delle schede è quello legato direttamente al lavoro sociale. Nei Comuni dove il servizio sociale è strutturato nell’ente ed è prevista la figura professionale specifica, sia la gamma degli interventi che la tipologia degli utenti è la più ampia possibile, infatti risultano sempre attivati contestualmente: il segretariato sociale, gli interventi di prevenzione-promozione e aggregazione sociale rivolti ai minori ed agli anziani, l’assistenza domiciliare agli anziani ed ai disabili, gli interventi per l’integrazione sociale a favore di individui e gruppi a rischio e/o dipendenti. Nei Comuni dove il servizio sociale è attivato appoggiandosi alle ASL oppure strutturato impropriamente con i progetti finalizzati oppure con i progetti LSU/LPU, l’impostazione è esclusivamente categoriale, infatti come tipologia di intervento risulta indicato sempre un solo servizio rivolto ad un’unica utenza (assistenza domiciliare anziani oppure assistenza minori le più ricorrenti). Quanto detto, ci permette di valutare il funzionamento dei servizi nei soli Comuni dal punto di vista del personale occupato.

Tab. 7 Personale dei servizi sociali nei Comuni

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Se entriamo nel merito della posizione giuridica dal punto di vista dell’inquadramento dei dipendenti, rileviamo:

Tab. 8 Inquadramento del personale dei servizi

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La successiva Tabella 9 è relativa invece alla posizione dei soli assistenti sociali.

Tab. 9 Inquadramento degli assistenti sociali nei Comuni

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Si deve tra l’altro evidenziare che su 32 assistenti sociali di ruolo, ben 17 sono in servizio nelle due città principali (n. 9 a Cosenza e n. 8 a Catanzaro). Non è sicuramente tardi per aprire un serio ragionamento, nelle sedi competenti, sul ruolo che i Comuni saranno chiamati a svolgere dal nuovo strumento normativo e sull’urgenza di potenziare adeguatamente gli organici.
Per completare il quadro dello stato attuale del servizio sociale si può fare un breve cenno sulla produzione legislativa degli ultimi decenni, in questo lasso di tempo l’Assemblea Regionale ha licenziato n. 38 provvedimenti nel settore sociale, altri 7 riguardano invece il volontariato, questa superproduzione è in ogni caso nella norma rispetto alla maggior parte delle Regioni italiane, e comunque testimonia i limiti di sviluppo della Legge 5/87 ovvero la sua inadeguatezza a fare fronte alle domande ed alle aspettative sempre crescenti dei cittadini. Una breve parentesi, ancora, sui provvedimenti più recenti, che collegati alla Legge Quadro n.104 (Handicap) ed alla Legge Quadro 328 (estrema povertà) esaltano una metodologia di intervento per progetti, finalizzati non solo al contrasto del disagio, ma soprattutto allo sviluppo delle persone e delle loro condizioni di vita attraverso una gamma integrata di azioni, inoltre si nota, nelle procedure di valutazione, un’adeguata attenzione per i requisiti strutturali e di funzionamento, per la cantierabilità del progetto, per la modalità ed i criteri di gestione dell’intervento.

Una riflessione a parte merita la 285, infatti le modalità di attuazione della legge rappresentano il primo caso di utilizzo delle risorse finanziarie a partire da un approccio territoriale integrato, da una progettazione e gestione partecipata a livello locale e da un processo di monitoraggio e valutazione capace di strutturarsi come flusso informativo sul quale basare la capacità decisionale. Pur nella consapevolezza che il percorso attuativo è pieno di luci e di ombre, sarebbe opportuno veicolare le buone prassi in tutti i diversi ambiti territoriali ed in modo capillare tra i soggetti che andranno a costruire il sistema integrato dei servizi, questa azione consentirebbe di qualificare ulteriormente lo sforzo di innovazione delle politiche di sostegno ai cittadini.

L’ultimo elemento di novità è sicuramente rappresentato dal POR Calabria, nell’Asse V - Città e Servizi alla persona - la misura 5.2 si fonda sull’assunto di base che il disagio e l’esclusione delle fasce deboli della popolazione devono essere ricomposti all’interno della dimensione locale della società (la comunità) e dello sviluppo (l’economia sociale). La strategia di intervento adottata è conseguentemente quella dell’approccio integrato. Si agisce sia al livello della conoscenza del fenomeno e del monitoraggio progressi/problemi, sia al livello del sostegno alle imprese e agli imprenditori sociali, sia al livello della sperimentazione di modelli e strumenti di intervento innovativi per la realizzazione di interventi integrati (Patti per il Sociale), sia al livello strutturale sostenendo e potenziando l’insieme dei servizi alle persone e alla comunità che contribuiscono a prevenire l’emarginazione, sia al livello dello sviluppo e del potenziamento delle imprese sociali nei settori dell’agricoltura biologica, del turismo sociale, delle attività connesse alla salvaguardia ambientale (raccolta differenziata, rottamazione, etc.), dei servizi alle persone. Non è possibile fare un primo bilancio poiché i bandi delle diverse azioni sono tutt’ora in corso, sicuramente il POR può costituire un utile banco di prova per Enti pubblici e privati che dovranno impegnarsi in una progettualità realistica sia nella dimensione temporale che in quella della sostenibilità.
Non ho certamente la presunzione di avere fornito un quadro esaustivo delle diverse dinamiche e dei fattori critici che caratterizzano il "sistema sociale" calabrese nelle sue diverse sfaccettature, credo comunque che tutti, nella nostra regione, possono condividere l’esigenza e l’urgenza di un nuovo quadro normativo che riesca a governare i processi di trasformazione ed evoluzione delle vecchie e nuove contraddizioni sociali. A questa esigenza vuole rispondere la nuova legge regionale, vediamo come:
la legge regionale è strutturata in sei Titoli e 36 articoli, il Titolo 1 racchiude gli articoli relativi ai principi generali ed ai diritti degli utenti, già da subito possiamo evidenziare che, laddove la legge 5/87 aveva la finalità di disciplinare l’organizzazione e la gestione dei servizi socio-assistenziali ovvero governare l’esistente in un sistema di sicurezza sociale, la nuova legge regionale ha invece la finalità principale di creare un sistema integrato di interventi e servizi sociali ossia collegare stabilmente ed organicamente tutti i decisori autonomi in materia, inoltre una lettura attenta dei principi informatori, evidenzia una decisa svolta rispetto al concetto di assistenza come intervento riparatorio, infatti la nuova legge fonda la sua operatività su valori come: la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione ed i diritti di cittadinanza, la prevenzione delle condizioni di disabilità, di bisogno, di disagio (individuale e familiare), la riduzione delle difficoltà sociali e delle condizioni di non autonomia, ma anche sulla centralità delle comunità locali e quindi sulla partecipazione attiva dei cittadini, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali, degli organismi che tutelano per legge le diverse categorie di mutilati ed invalidi, la legge soprattutto sancisce il valore peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale.

Il Titolo II, art. 4/8, descrive il Sistema integrato dei servizi sociali, chi lo realizza, a chi è rivolto, quali sono i suoi scopi, quali sono i principi vincolanti per i soggetti programmatori ed attuatori, i livelli essenziali e le tipologia di servizi. Se il disegno organizzativo non si discosta dalla legge quadro è opportuno sottolineare come l’individuazione di modelli organizzativi sicuramente più rispondenti alle esigenze attuali del territorio, rende possibile un definitivo superamento dei precedenti modelli rigidi e non flessibili, in effetti rispetto agli interventi previsti dalla lg.5/87, nella 328 regionale, all’art.7 - livelli essenziali - troviamo anche: le misure di sostegno alle responsabilità familiari; le misure per favorire l’armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare; le misure di sostegno alla donna in difficoltà; gli interventi per la piena integrazione delle persone disabili; servizi di mediazione per l’inserimento lavorativo di persone e fasce socialmente fragili e vulnerabili; iniziative "di strada" per favorire l’accesso ai servizi di persone in particolari situazioni di disagio; iniziative di promozione sociale di gruppi sociali, quartieri e comunità locali; progetti sociali connessi con l’economia civile e le imprese sociali. Inoltre all’art.8 — sistema dei servizi — troviamo anche l’indicazione di nuove tipologie di servizi come: accoglienza familiare; aiuto familiare; telesoccorso; centri educativi e occupazionali; servizi di promozione culturale e per il tempo libero.

Il Titolo III, art. 9/15, regola i compiti dei soggetti che sono chiamati a costruire il sistema integrato. Al di là della elencazione dei compiti, che tra l’altro nel testo di legge è estremamente analitica ed esaustiva, possiamo schematizzare le diverse funzioni in questo modo:

La Regione svolge compiti di programmazione, di coordinamento ed indirizzo degli interventi sociali, di verifica della corretta attuazione nei diversi ambiti territoriale, di disciplina dell’integrazione tra interventi sociali e sanitari.
Le Province concorrono con i Comuni alla programmazione del sistema integrato soprattutto in ordine alla raccolta dei dati e delle informazioni sui fenomeni sociali, sui bisogni e sulle risorse.
I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative inerenti gli interventi sociali svolti a livello locale e quindi innanzitutto della programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali, sono inoltre titolari delle funzioni amministrative di indirizzo, vigilanza e controllo delle attività di gestione dei servizi sociali attuati da soggetti terzi, nonché dei compiti relativi alla erogazione diretta delle prestazioni sociali.
Il Terzo Settore diventa soggetto attivo e partecipe nella realizzazione del sistema integrato ed ha compiti di erogazione e gestione dei servizi sociali, la legge regionale demanda ad atti successivi le modalità per regolare gli affidamenti in concessione o a mezzo di contratto di appalto.
Per le Ipab si resta in attesa del dispositivo legislativo regionale che adeguandosi al Decreto legislativo n. 207 del 4/5/2000, ne governi il processo di trasformazione.
Le ASL
concorrono alla costruzione del sistema integrato soprattutto in ordine alle prestazioni socio-sanitarie.

È evidente il profondo cambiamento nel riparto delle competenze che, dal decentramento amministrativo che caratterizzava la legge 5/87, è invece oggi ispirato dal principio di sussidiarietà verticale, per cui le comunità superiori non invadono le competenze delle comunità inferiori, in tale logica le scelte politiche e l’attività amministrativa di esecuzione degli interventi sono assunte dall’ente più vicino ai cittadini, inoltre l’assunzione di titolarità del servizio è distinta dall’attività di gestione, per cui il Comune ha innanzitutto il compito di disegnare il sistema dei servizi sociali decidendone le priorità rispetto ai bisogni e le tipologie di interventi rispetto alle necessità, in altre parole non è più la legge regionale (come nel caso della legge 5/87) che vincola e predetermina la politica sociale nella specificità territoriale, bensì sono gli Enti più vicini ai cittadini che costruiscono il sistema locale di servizi. Il principio di sussidiarietà orizzontale consente al Comune di coinvolgere la società civile ossia il Terzo settore ed il privato sociale in un sistema organico ed integrato di offerta ai cittadini.

Il Titolo IV, art. 16/23, disciplina il processo programmatorio, è inutile soffermarsi sugli aspetti procedurali poiché di fatto ricalcano quelli già previsti nella Legge Quadro ossia: Piano regionale degli interventi‡Piano di zona degli interventi‡programmi e progetti degli enti locali‡programmi e progetti individuali‡verifica dell’attuazione del piano, dei programmi e dei progetti‡ricerche sui fenomeni sociali‡sistema informativo dei servizi sociali. È importante invece sottolineare un aspetto positivo che diventa paradossalmente un limite evidente del nuovo dispositivo regionale, l’aspetto positivo è sicuramente il metodo della programmazione che governa la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, questo permette, rispetto al precedente quadro normativo (L.5/87), di costruire l’integrazione ai diversi livelli, politico, amministrativo ed operativo, permette inoltre di risolvere in fase di costruzione del piano i conflitti tra enti diversi, tra competenze istituzionali, tra ruoli professionali, il piano di zona è indiscutibilmente lo strumento ideale per definire un orizzonte sensato all’interno del quale, i diversi soggetti che costituiscono la comunità, individuano la loro specificità e delineano il proprio ruolo, il piano di zona inoltre sancisce impegni reciproci a cui fare fronte in termini di efficacia, efficienza, economicità, copertura finanziaria e patrimoniale. Il limite evidente risiede nella discrezionalità con la quale gli Enti locali possono coinvolgere il privato sociale ed il Terzo settore nella elaborazione del Piano, se la programmazione è il metodo di intervento per la realizzazione degli interventi, è singolare non prevedere un meccanismo vincolante per garantire la presenza di quei soggetti che in questi anni si sono fatti carico delle necessità e dei bisogni non soddisfatti dall’intervento pubblico, per la verità questo limite è già presente nella legge quadro, sarebbe comunque auspicabile nella nostra Regione, perché ancora possibile, emendare la legge in Aula.

Il Titolo V, art. 24/34, disciplina l’accreditamento delle strutture e dei servizi sociali, è opportuno sottolineare che questi 10 articoli costituiscono il carico di lavoro più oneroso per i Comuni, difatti se la Regione formula le norme e le procedure per l’accreditamento, ai Comuni compete la verifica dei requisiti, la gestione della qualità con gli strumenti del mercato, l’acquisto e l’affidamento dei servizi, l’accompagnamento dei servizi esistenti verso l’adeguamento e l’accreditamento, non è superfluo ricordare anche i compiti connessi con l’orientamento dei cittadini verso i servizi individuati come qualificanti del capitale sociale oppure l’adeguamento dei prezzi dei servizi prioritari. Tutto questo ci fa ricordare che la realtà su cui poggia il percorso attuativo della legge quadro è caratterizzata da una estrema complessità sia per il numero dei soggetti responsabili dell’attuazione e sia per l’autonomia che ognuno di essi esprime.

Il Titolo VI, art. 35/36, disciplina il sistema di finanziamento del sistema integrato ed istituisce il Fondo Regionale per le politiche sociali.

Credo a questo punto, che sia inutile soffermarsi ulteriormente su una legge che di fatto non c’è, si deve invece ricordare come il Dipartimento 15 della Regione, interpretando al meglio lo spirito della stessa legge ha promosso e coordinato un percorso di concertazione che è terminato con la stesura della bozza. La concertazione ha coinvolto le istituzioni, le parti sociali, le associazioni del terzo settore con l’attivazione di tavoli di confronto finalizzati ad individuare le priorità sulle quali contestualizzare lo strumento normativo. Si deve però rilevare, che se da un lato il confronto è stato ampio, dall’altro non sono stati prodotti documenti vincolanti (studi di settore, protocolli di intesa, definizione di obiettivi e strategie, ecc…) per i partiti politici, che poi in Assemblea, dovranno ratificare il testo. Al di là della ortodossia procedurale circa l’efficacia e la validità di impegni sottoscritti, l’auspicio di tutti quelli che a vario titolo attendono la nuova normativa, è sicuramente quello che le contrapposizioni aspre di questo momento storico, non si riflettano sull’iter procedurale, rallentandolo, oppure sulla bozza legislativa, snaturandola, per poi vanificarne i possibili effetti positivi.
Mi avvio alla conclusione ponendo all’attenzione di tutti, tre aspetti di particolare criticità del contesto territoriale calabrese, che devono essere tenuti in debita considerazione per una efficace realizzazione delle finalità della nuova normativa.

1) Il servizio sociale nella nostra regione è fortemente caratterizzato da un atteggiamento di attesa passiva dell’utenza che si reca al servizio, la legge regionale, in ossequio allo spirito della legge quadro nazionale, si fonda sull’assunto che il servizio sociale deve promuovere il circolo virtuoso comunitààbisogni‡sviluppo, non è sicuramente fuori luogo auspicare l’accendersi di un vivace dibattito all’interno delle professioni sociali su come recuperare un assetto mentale, che comunque è proprio di queste categorie professionali, più orientato a stimolare, promuovere ed attivare risorse individuali e collettive.

2) Il servizio sociale dei comuni calabresi è assolutamente sottodimensionato, si deve considerare soprattutto che il rischio di una mancata attuazione della 328 sul territorio, risiede, non tanto nella scarsa erogazione dei servizi, quanto piuttosto nella assenza di operatori, qualificati e capaci, che nei diversi contesti, siano in grado di creare le condizioni per l’integrazione dei servizi, di facilitare i processi di integrazione, di favorire l’esercizio associato e la gestione unitaria degli interventi, il tutto con una metodologia capace di ricondurre ad unità l’intervento di aiuto alla persona. Questo problema sembra senza soluzione, data la ormai decennale politica di riduzione della forza lavoro nel comparto pubblico, non si può pensare, però, di costruire nei diversi ambiti territoriali, il capitale sociale, il sistema di valori, l’azione collettiva verso il benessere a prescindere da operatori in possesso di adeguate capacità professionali e relazionali. Rispetto a questo problema sarebbe auspicabile un serrato confronto tra istituzioni ed organizzazioni sindacali e professionali finalizzato a sottoscrivere impegni certi per individuare risorse finanziarie e strumenti normativi.

3) Il diritto di cittadinanza del terzo settore nel sistema integrato dei servizi apre inevitabilmente uno scenario di difficoltà rispetto: a) alla gravità della situazione occupazionale calabrese che può portare ad utilizzare in modo improprio gli strumenti di promozione ed incentivazione della cooperazione sociale; b) al ruolo del comune che diventa contestualmente finanziatore diretto e controllore, con il rischio, che non deve essere sottovalutato, di depotenziare la filosofia innovativa della 328 capace di creare discontinuità con il passato; c) all’allargamento del mercato sociale con i possibili effetti deleteri, come i rischi della probabile esasperazione della concorrenza e le necessità di massimizzare i profitti invece che ottimizzare i costi. Rispetto a questo problema sarebbe auspicabile un accordo concreto e formale tra gli enti locali (che hanno la responsabilità primaria della rete dei servizi) e l’universo delle realtà private già operanti nei territori, al fine di individuare direttrici comuni di sviluppo capaci di comprendere sia la inderogabile necessità di efficienza e di economicità di gestione e sia la salvaguardia dei principi di solidarietà sociale.

Affrontare questi problemi nel mentre la legge completa il suo iter, può significare per un verso preparasi al meglio per una pronta realizzazione della normativa, ma soprattutto significa investire il territorio con una decisa azione di animazione territoriale finalizzata sia ad una capillare informazione e divulgazione, che ad una chiara conoscenza dei compiti e delle responsabilità che sono proprie di ognuno.

Concludo ringraziando doverosamente l’intero Dipartimento 15 della Regione Calabria nelle persone del Dirigente Generale Dr. Francesco Morelli, del Capo Struttura Dr. Vincenzo Caserta, dei Dirigenti di Settore Dr. Antonino Bonura e Dr. Pietro Cefaly, la loro cortesia, la loro disponibilità e la loro competenza mi ha consentito di ricostruire l’impianto generale della legge regionale all’interno del quale illustrare le mie personale convinzioni. Ringrazio inoltre tutte le colleghe dell’USSM di Catanzaro nella persona del Direttore Dr. Santa Arena, in un territorio dove è difficile reperire dati ed informazioni necessarie per la identificazione dei problemi, restano un punto di riferimento ed un esempio di comportamento organizzativo e deontologia professionale.


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